Green pass a scuola per genitori e personale: il decreto

Approvato dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che impone la certificazione verde Covid-19 (da subito) per l'accesso alle sedi della istruzione/formazione e (dal 10 ottobre) per l'ingresso nelle strutture socio sanitarie-assistenziali. Le regole

Il Green pass a scuola per genitori e personale è obbligatorio. Così come è indispensabile per entrare nelle università e nelle strutture socio sanitarie fino al 31 dicembre, data in cui si conclude lo stato di emergenza in Italia per il Covid-19. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che impone la certificazione verde negli ambiti scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Di seguito la sintesi della norme.

Genitore e alunno davanti alla scuola. Foto del Ministero Salute

SCUOLA. Le nuove norme disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione. Quindi, il Green pass è obbligatorio a scuola per genitori e personale,  ma anche per: le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. Il controllo spetta al dirigente scolastico e ai responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative, che hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

UNIVERSITÀ. Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. Il controllo spetta ai responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE. Le nuove norme dal 10 ottobre al 31 dicembre prossimo applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie. Si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.). In questo ambito il controllo compete ai responsabili delle strutture e ai datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. “Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”, fa sapere il Governo.

ESENZIONI. Le misure del decreto per il personale in ambito scolastico, universitario e socio assistenziale “non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”, specifica il Governo.

VIOLAZIONI: SANZIONI DA 400 A 1.000 EURO. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico di chi controlla che del controllato.


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