Decreto Riaperture pubblicato: stop stato di emergenza. Le regole

Il provvedimento del Governo conferma l'obbligo di mascherine e super green pass al chiuso dal primo al 30 aprile, con la fine del sistema delle zone colorate e dal primo maggio la eliminazione delle quarantene precauzionali. Il calendario

Il Decreto riaperture approvato lo scorso 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Confermata la fine dello stato di emergenza il 31 marzo. Il Governo ha stabilito dal primo aprile la graduale cessazione delle restrizioni e del Green pass, che sarà eliminato il primo maggio, quando scatterà anche la cancellazione delle quarantene precauzionali. Per effetto del Decreto Riaperture, da aprile si pone fine al sistema delle zone colorate che per quasi due anni ha stabilito il grado di rischio epidemiologico nelle regioni.

Palazzo Chigi, sede del Governo Italiano

STRUTTURE DELL’EMERGENZA, TRANSIZIONE FINO A FINE ANNO, POI DA GENNAIO 2023 GESTISCE IL MINISTERO DELLA SALUTE. Dal primo aprile inizia la transizione verso il superamento dell’emergenza. Gli step stabiliti dal Decreto riaperture sono i seguenti: con la cessazione dei poteri emergenziali si attribuiscono i poteri per gestire il rientro alla normalità al Capo della Protezione civileÈ istituita presso il Ministero della Difesa un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il Ministero della Salute. Dal primo gennaio 2023 il Ministero della Salute subentrerà nelle funzioni commissariali. Di seguito il testo del Decreto Riaperture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022. È in vigore dal 25 marzo.

PERSONALE COVID FINO AL 15 GIUGNO. In base al Decreto Riaperture il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.


Documentazione

LE REGOLE

MASCHERINE. Viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

IMPIANTI SPORTIVI. Le capienze degli impianti sportivi tornano al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile.

AL LAVORO TUTTI COL TAMPONE. Dal 1° aprile sarà possibile anche per gli over 50 accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal primo maggio è eliminato l’obbligo.

OBBLIGO VACCINALE NELLA SANITÀ FINO AL 31 DICEMBRE. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

SENZA GREEN PASS DAL PRIMO APRILE. Non serve dal primo aprile il green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.

GREEN PASS BASE DAL PRIMO AL 30 APRILE. Dal primo al 30 aprile serve una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, (green pass base), per l’accesso ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto. Serve anche per l’accesso ai mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

GREEN PASS RAFFORZATO DAL PRIMO AL 30 APRILE. Dal primo al al 30 aprile servono le certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, per: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

GREEN PASS ELIMINATO DAL PRIMO MAGGIO. Il Governo ha stabilito che il Green pass sarà eliminato dal primo maggio, quando scatterà anche la cancellazione delle quarantene precauzionali.

SCUOLA, NUOVE REGOLE IN CASO DI POSITIVITÀ IN CLASSE. Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

  • Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia. In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale. In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • DIDATTICA DIGITALE PER CHI È IN ISOLAMENTO. Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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