Bonus pubblicità, E.Bi.N.Conf. illustra le linee guida

L'Ente Bilaterale Nazionale Confederale proporne una mini guida per accedere al credito d'imposta sulla pubblicità e informa sulla nuova scadenza del 10 febbraio per la conferma della prenotazione registrata nel 2021

Bonus pubblicità, E.Bi.N.Conf. illustra le linee guida. L’Ente Bilaterale Nazionale Confederale propone una mini guida illustrativa sull’accesso al bonus. E invita quanti hanno aderito alla finestra aperta a settembre, a confermare la prenotazione. I termini annunciati prevedono lo slittamento di una settimana, ovvero il 10 febbraio 2022.

Il Dipartimento per l’Editoria ricorda l’iter procedurale ai soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus 2021. Infatti per confermare la “prenotazione” devono inoltrare la dichiarazione sostituiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022. Chi ha prenotato entro la casella temporale prevista il credito d’imposta ha altri dieci giorni di tempo per inoltrare la documentazione. Infatti l’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per l’invio della dichiarazione.

Bonus pubblicità

Il bonus pubblicità tramite credito d’imposta è in vigore dal 2018 e prevede il riconoscimento del 50 per cento della somma sostenuta dalle imprese. Ma anche dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali. Che sono stati effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali. E analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Per accedere al bonus pubblicità è necessario aderire all’iter in due momenti. Nel periodo dal 1° al 30 settembre con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” con i dati degli investimenti effettuati. Oppure da effettuare nell’anno agevolato.

E dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo di riferimento. In questo range bisogna presentare la “dichiarazione sostituiva relativa agli investimenti effettuati”. Quindi per dichiarare che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione siano stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato. E che soddisfano i requisiti. Per quest’anno a causa di interventi sulla piattaforma, la finestra si chiude con 10 giorni di ritardo. Ovvero il 10 febbraio 2022. Quando l’iter di accesso alla misura viene completato il Dipartimento per l’Editoria e l’Informazione pubblica l’elenco degli ammessi. E allega l’importo del bonus pubblicità riconosciuto, che poi potrà essere utilizzato in compensazione con il Modello F24 all’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità, i beneficiari

Il bonus pubblicità è riservato alle imprese o ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che investono in pubblicità. Quindi in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche iscritte al Roc. E sui giornali quotidiani cartacei e online registrati presso il Tribunale e il Roc, e dotati di direttore responsabile.

Per il triennio 2020, 2021 e 2022, si accede all’agevolazione anche senza il requisito dell’incrementalità. Ovvero le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, anche senza avere mai investito in tal senso. Infatti cade la regola per cui il valore degli investimenti pubblicitari debba essere incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Gli investimenti ammessi ed esclusi

Il bonus pubblicità riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021. Il decreto Sostegni bis prevede delle eccezioni per il 2021 e 2022. Ovvero sono ammessi anche investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Invece sono esclusi altri tipologie d’investimento. Come le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per televendite di beni e servizi. Oppure per le spese di trasmissione o acquisto spot radio e televisivi di inserzioni relative a servizi prognostici, giochi o scommesse. E che prevedono vincite in denaro. Oppure inserzioni relative alla messaggeria vocale e chat-line. Inoltre sono escluse le spese accessorie di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario. Il Dipartimento chiarisce che nel caso di acquisto degli spazi pubblicitari per il tramite di concessionarie, si rileva il prezzo riconosciuto alla concessionaria.

La dichiarazione sostituiva all’Agenzia delle Entrate

Entro il 10 febbraio 2022 i soggetti che hanno candidato la richiesta a settembre devono inoltrare la dichiarazione sostitutiva ad Agenzia. La documentazione si invia esclusivamente tramite procedura telematica, resa disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per”. E poi alla voce “Comunicare”. Infine si ricorda che si accede al portale tramite Spid, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

Bonus pubblicità, dichiarazione sostitutiva entro il 10 febbraio

 

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