Il Green pass al lavoro è obbligatorio dallo scorso venerdì 15 ottobre. Sono scattati i primi controlli stabiliti dalla legge nei luoghi di lavoro aperti per i turni notturno. Il Green pass sarà obbligatorio almeno fino al 31 dicembre. È in vigore il decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 settembre («Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»). Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti. La norma impone anche a tutti i lavoratori del settore privato la certificazione verde per poter lavorare negli uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, ma anche negli studi professionali o nelle sedi di attività artigianali. L’obbligo vale anche per le colf, le baby sitter e i lavoratori con partita Iva. «L’obbligo del Green Pass riguarda anche i titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice».
COSA SUCCEDE A CHI È SPROVVISTO DEL GREEN PASS. Chi è sprovvisto di certificazione verde dovrà essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.
CERTIFICAZIONE VERDE , A CHI È RILASCIATA E QUANTO TEMPO DURA. La certificazione verde (Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a vaccinati (con una dose), guariti e a persone con test negativo (se molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti, se antigenico rapido effettuato nelle 48 ore, così come con il test salivare molecolare). Consente di evitare le nuove restrizioni, rispettando le misure di contenimento (cioè indossando la mascherina e garantendo il distanziamento).
BASTA IL CERTIFICATO SANITARIO SE SI È IN ATTESA DEL GREEN PASS. Chi è in attesa di rilascio di valida certificazione verde potrà utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
SANZIONI E CONTROLLI. Chi comunica di essere sprovvisto del Green pass (o non può esibirlo al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro) viene considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal primo giorno di assenza non riceve lo stipendio. Chi è sprovvisto del Green pass al lavoro non è comunque soggetto a ulteriori conseguenze disciplinari, conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione «né ad altro compenso o emolumento, comunque denominato». I controlli spettano al datore di lavoro, che ne ha responsabilità. L’obbligo è in vigore fino al 31 dicembre 2021 o, comunque, entro la durata dello stato di emergenza.
CONTROLLO QUOTIDIANO ALMENO DEL 20% DEL PERSONALE A ROTAZIONE OGNI GIORNO. Il datore di lavoro esegue il controllo direttamente o delegando questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale. Per le verifiche, è possibile usare l’applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI. Nelle imprese con meno di quindici dipendenti «dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata» perché sprovvisto di Green pass, il lavoratore può essere sospeso dal datore di lavoro per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, entro il termine del 31 dicembre.
LE REGOLE. Riepilogo
Lavoro nel pubblico.
- È tenuto a essere in possesso del Certificato Verde il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono imposti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture elencate.
- I controlli. Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Le sanzioni. Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Organi costituzionali
- L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Lavoro privato
- Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
- I controlli. Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
- Le sanzioni. Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
- Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Dopo cinque giorni di assenza non giustificata «il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021».
Tribunali
- Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
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