Obbligo di vaccinazione per il personale medico-sanitario, è legge

Approvato il Decreto con le "Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2". Stabilito anche lo scudo penale per i vaccinatori

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È legge l’obbligo di vaccinazione per il personale medico-sanitario. Chi si sottrarrà incorrerà in sanzioni che arrivano alla sospensione della retribuzione. Lo stabilisce il Decreto-legge del 31 marzo 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (se non in contrasto) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ma introduce novità per gli operatori del comparto sanitario.

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L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE. Il Decreto-legge impone “l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario, prevedendo una dettagliata procedura per la sua operatività e adeguate misure in caso di inottemperanza (assegnazione a diverse mansioni ovvero sospensione della retribuzione)”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. L’obbligo di vaccinazione per il personale medico-sanitario si applica da subito. Spetterà ai livelli amministrativi competenti garantirlo.

SCUDO PENALE PER I VACCINATORI. Il provvedimento, inoltre, “esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative”.

VACCINAZIONE DEI SOGGETTI INCAPACI NON RICOVERATI. Altra novità contenuta dal Decreto-legge riguarda l’espressione del consenso alla vaccinazione delle persone che versano in uno stato naturale di incapacità. In particolare, si stabilisce che “le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe”.


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