Gestore dei Rifiuti in Irpinia, Pratola Serra: il Tar mette fuori gioco Irpiniambiente: scelgono i Comuni

L'amministrazione comunale ha diffuso e commentato le motivazioni con cui i giudici del tribunale amministrativo hanno rigettato il ricorso di Irpiniambiente, estromessa dall'ente nei mesi scorsi

«Il gestore dei Rifiuti in Irpinia lo scelgono i Comuni ai sensi della legge regionale 14.2016 nella forma associata dell’Ato» e «per questo il ricorso di Irpiniambiente è risultato improcedibile al Tar Campania». Così in una nota il Comune di Pratola Serra sintetizza le motivazioni con con cui i giudici del tribunale amministrativo hanno rigettato e reso improcedibile il ricorso di Irpiniambiente contro il Comune di Pratola Serra. In questo senso, il Comune guidato dal Sindaco Emanuele Aufiero parlano di svolta.

Tar Campania sezione di Salerno

IL CONFLITTO. L’amministrazione ricorda i termini della questione su cui si è pronunciato il Tar della Campania. «Oggetto della discordia, che va avanti ormai dall’estate scorsa, è l’affidamento del servizio dell’intero ciclo di raccolta e sversamento di tutte le tipologie di rifiuti ad altro operatore», si legge nel comunicato. «Una decisione presa dal sindaco, con ordinanza contingibile ed urgente, lo scorso 19 luglio 2019. Il Tar di Salerno, nella camera di consiglio delle scorse settimane aveva stabilito la legittimità della decisione di Aufiero, respingendo anche i secondi motivi aggiuntivi proposti da Irpiniambiente rispetto allo stesso ricorso presentato e rigettato, perché ritenuto improcedibile nel merito, dal tribunale amministrativo».

L’ingresso di Palazzo Caracciolo, sede della amministrazione provinciale di Avellino

IL DISPOSITIVO. Nel merito, il Comune di Pratola Serra sintetizza «la tesi dei magistrati che emerge del dispositivo di sentenza della camera di consiglio del 5 febbraio scorso e pubblicato questa mattina». In sostanza, «una volta cessato il regime di emergenza, le attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti e quelle di smaltimento e recupero inerenti la differenziata sono rientrate nell’ambito di esercizio delle amministrazioni comunali, come espressamente previsto dall’articolo 10 della legge regionale 14/2016». Quest’ultima, «tuttavia ne ha contemplato l’esercizio ‘a regime’, in forma associata. Nell’attesa della individuazione del soggetto investito della gestione associata da parte dell’Ente di Ambito, l’art.40 della medesima legge, in via transitoria, ha consentito ai singoli Comuni di indire nuove procedure di affidamento dei servizi, con l’obbligo di inserire la clausola espressa di cessazione automatica del contratto all’atto della predetta individuazione». In definitiva, conclude il Comune di Pratola Serra, «il Comune resistente ha indetto ed espletato la contestata gara nell’esercizio di tale ultima facoltà e nel pieno rispetto della disciplina nazionale e regionale, quindi il gravame proposto con i secondi motivi aggiunti deve essere respinto». Per queste ragioni, conclude l’amministrazione comunale di Pratola Serra, si ribadisce il principio che il gestore dei Rifiuti in Irpinia lo scelgono i Comuni


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