Tampone per i sintomatici Covid-19 e virus influenzali all’ingresso in ospedale e Rsa

Integrata il 12 dicembre l'ordinanza ministeriale n. 27648 dell'8 settembre, alla luce dell’attuale "andamento clinico-epidemiologico"

Tamponi per la diagnosi del coronavirus

Torna il tampone per i sintomatici al Covid-19 o ai diversi virus influenzali in caso di ingresso in ospedale e nelle strutture sanitarie. Lo stabilisce la circolare ministeriale del 12 dicembre, che dà seguito all’ordinanza ministeriale n. 27648 dell’8 settembre. Il provvedimento è stato adottato alla luce dell’attuale “andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali”, si legge nel provvedimento.

La sede che ospita il Ministero della Salute a Roma nel quartiere Eur

“Per le persone che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con Covid-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per Sars-CoV-2, virus influenzali, virus respiratorio sinciziale (Vrs), rhinovirus, virus parainfluenzali, adenovirus, metapneumovirus, bocavirus e altri coronavirus”. Facendo seguito alla nota circolare n. 27648 dell’8 settembre 2023» e considerato «l’attuale andamento clinico-epidemiologico dell’infezione da Sars-CoV-2, si ritiene indispensabile che le strutture sanitarie attivino e potenzino percorsi sempre più ampi di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di tutti i microorganismi”.

DIVIETI. La cIrcolare del Ministero della Salute n. 27648 inoltre stabilisce: “I visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle strutture; gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture. Di seguito le regole:


Ospedali

NO TAMPONE AGLI ASINTOMATICI. Accesso in Pronto Soccorso e accesso per ricovero nelle strutture sanitarie: per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2.

SÌ TAMPONE AI SINTOMATICI. Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 con la ricerca anche di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus.

SÌ TAMPONE A CHI HA AVUTO CONTATTI CON I POSITIVI AL COVID-19 NEI 5 GIORNI. Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

SÌ TAMPONE AGLI ASINTOMATICI CHE DEVONO RICOVERARSI. Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.


Strutture sanitarie e Rsa

L’ordinanza interviene anche sull’accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie. Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura.

IL QUADRO NORMATIVO. Per il contenimento dei contagi, l’ordinanza dell’8 settembre agisce fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2023 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232.


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