Doppio cognome ai figli se non c’è accordo tra genitori: regole

La circolare del capo dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero illustra il contenuto della decisione della Consulta n.131/2022. L'invito a «sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile dei Comuni»

Si dovrà attribuire il doppio cognome ai figli se non c’è accordo tra i genitori sulla scelta di uno dei due. Con una circolare ai prefetti, la n.63 del 1° giugno, il Capo Dipartimento Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia illustra il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n.131 del 27 aprile 2022 (Gazzetta ufficiale, 1° Serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022) sull’attribuzione del doppio cognome ai figli, invitando a sensibilizzare i sindaci affinché forniscano tempestivamente le conseguenti indicazioni agli uffici di stato civile dei comuni.

Doppio cognome ai figli se non c’è accordo tra i genitori: la circolare del Viminale

LA DECISIONE DELLA CONSULTA. Con la decisione in questione la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile «nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto», stabilendo che il cognome del figlio «deve comporsi con i cognomi dei genitori», nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due. L’accordo richiamato, spiega la circolare, è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l’intervento del giudice.

LA NORMA RIGUARDA I CASI IN CUI L’ATTRIBUZIONE DEL COGNOME NON È ANCORA AVVENUTA DALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE. Tutte le norme dichiarate costituzionalmente illegittime «riguardano il momento attributivo del cognome al figlio». Pertanto, la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, «alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo». «Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi de/legislatore» seguiranno la disciplina a tal fine prevista dalle disposizioni vigenti.


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