Comune di Pratola Serra sciolto dal Cdm, appello respinto

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dall’ex sindaco e dai consiglieri confermando la sentenza del Tar del Lazio

Il Comune di Pratola Serra resta commissariato. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dall’ex Sindaco Emanuele Aufiero e dai consiglieri. Confermata la sentenza del Tar del Lazio, che aveva già rigettato la richiesta di annullamento del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra per infiltrazioni camorristiche, emanato nell’ottobre del 2020 dal Consiglio dei Ministri. La decisione dei giudici amministrativi giunge mentre la Commissione straordinaria si prepara a lasciare l’ente, prossimo al ritorno alle elezioni.

Il municipio di Pratola Serra

IL GIUDIZIO DEL TAR. Nel gennaio scorso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) aveva ritenuto legittimo e pertinente lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ritenendo gli elementi raccolti dal Ministero dotati dei presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n.267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale. I giudici conclusero che «…il provvedimento di scioglimento in esame deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia e sopra richiamati, essendo stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l’esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell’interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata (Cons. Stato, Sez. III, 6.3.12, n. 1266)». Secondo il Tar del Lazio «risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione, come, peraltro, accertato anche nel parallelo giudizio di incandidabilità innanzi al Tribunale di Avellino, conclusosi con l’ordinanza n. -OMISSIS-, prodotta dall’Amministrazione». Quindi, «tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dall’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000 ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale, allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio (…) In conclusione il ricorso deve essere respinto».


LEGGI ANCHE:

Sciolto il Consiglio a Pratola Serra, il Governo: ingerenza da parte della criminalità organizzata. Ecco i commissari

Riequilibrio finanziario al Comune di Pratola Serra, via al piano ventennale

Azzerati gli uffici al Comune di Pratola Serra, la Commissione Straordinaria: riassetto in corso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI CORRELATI