Green pass, il Viminale: i titolari di attività possono chiedere i documenti

La circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19: i controlli spettano agli esercenti che in caso di dubbio sull'identità possono verificare i documenti personali del cliente. La certificazione verde è indispensabile per accedere a qualsiasi tipo di servizio al chiuso, come spettacoli, eventi, fiere e concorsi pubblici. Dal primo settembre servirà per viaggiare in aereo, treno, traghetto e pullman sulle medie e lunghe percorrenze. Si può ottenerlo anche senza codice, ecco come

Il Viminale ha stabilito che il titolare di un esercizio pubblico deve controllare la validità del Green pass e può richiedere i documenti all’utente e al cliente nel caso di dubbi sulla titolarità della certificazione verde esibita. Lo stabilisce la circolare del Ministero dell’interno a firma del capo di gabinetto, prefetto Bruno Frattasi, che fornisce ai prefetti le indicazioni in materia di verifica delle certificazioni verdi da Covid 19. Nel testo viene evidenziato come “il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio”.

ALLERTATI I QUESTORI. Con l’ordinanza viene richiamata, altresì, la “massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori”, fa sapere una nota del Viminale. (Scarica la circolare del Viminale sulla verifica delle certificazioni verdi Covid-19). Il Green pass serve per accomodarsi al tavolo del ristorante o del bar al chiuso, ma anche per entrare in tutti i luoghi pubblici, come: piscine, palestre, terme, cinema, teatri. Ai ristoratori e ai titolari degli esercizi pubblici spetta controllare il possesso della certificazione verde valida, ma possono chiedere un documento di identità solo in caso di dubbi. Su questo punto è arrivato il parere favorevole del Garante della privacy.

CONTROLLI E VERIFICHE.  Controllare il possesso del Green pass da parte del cliente/utente (oltre ai pubblici ufficiali) spetta ai i titolari o gestori dei locali, che possono delegare propri addetti “con atto formale”, fornendo le “necessarie istruzioni”. Le modalità di verifica sono affidate ad una procedura digitale standard descritta sul sito del Governo (il link: Green Pass: come riconoscere facilmente quello autentico). Il ristoratore, ad esempio, utilizza un tablet o uno smartphone dotato dell’app nazionale, senza necessità di collegamento a internet. Verifica l’autenticità e la validità del Green pass, inquadrando il QR Code digitale sul telefono o su carta stampata. Se la app segnala che il codice è corretto, indica cognome e data di nascita collegata a quel green pass. Il titolare dell’esercizio può chiedere il documento d’identità al cliente/utente, ma solo per assicurarsi che la certificazione verde accertata come valida con il controllo digitale appartenga effettivamente alla persona che l’ha esibita. La privacy dell’utente è tutelata perchè la app non memorizza i dati.

CONTROLLI, IL MINISTRO: DALLE FORZE DELL’ORDINE VERIFICHE A CAMPIONE. Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese rispondendo a Torino ad alcuni cronisti ha chiarito lunedì che le forze dell’ordine faranno verifiche a campione, confermando che spetta ai titolari degli esercizi pubblici provvedere ai controlli, come stabilito dalla norma.

Il Green pass dal 6 agosto serve per muoversi liberamente

GREEN PASS OBBLIGATORIO: ATTIVITÀ E SERVIZI. La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Dal 6 agosto serve, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

DAL PRIMO SETTEMBRE SERVIRÀ ANCHE ALL’UNIVERSITÀ E A SCUOLA. Dal primo settembre il Green pass sarà obbligatorio anche a scuola per il personale. La verifica dei Qr code di insegnanti e amministrativi spetterà al dirigente scolastico, che può nominare una persona incaricata. La procedura è la medesima.


Il QR Code

GREEN PASS, COME OTTENERLO. Per scaricare il Green pass occorre collegarsi al sito dedicato www.dgc.gov.it o a accedere alle App Immuni e App IO, utilizzando la Tessera Sanitaria o l’identità digitale (Spid/Cie), una volta ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19.

IN CASO DI MANCATO RECAPITO DEL CODICE SI PROCEDE CON L’AUTHOCODE. In caso di mancato arrivo del codice via sms o email, dal 30 luglio, sul sito www.dgc.gov.it è possibile recuperare in autonomia il codice authcode e poi scaricare il Green pass dallo stesso sito con Tessera Sanitaria o dall’app Immuni.

SUL SITO DEL GOVERNO SI OTTIENE ANCHE IL GREEN PASS PER GLI UTENTI VACCINATI FUORI DALL’ITALIA. Sul sito messo a disposizione dal governo, è anche possibile ottenere il Green pass per gli utenti non iscritti al Sistema Sanitario Nazionale ma che sono stati vaccinati in Italia Per farlo, è necessario inserire il codice fiscale o l’identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione e la data dell’ultima somministrazione. Non è necessario l’authcode.


Il calendario

DAL PRIMO SETTEMBRE IL GREEN PASS È OBBLIGATORIO PER TRASPORTI A MEDIO LUNGA PERCORRENZA, SCUOLA, UNIVERSITÀ. L’ELENCO. Il decreto-legge 5 agosto 2021 introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal primo settembre 2021. Di seguito il dettaglio.

  • SCUOLA E UNIVERSITÀ IN PRESENZA CON MASCHERINA. Nell’anno scolastico 2021-22, l’attività didattica della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale necessità per focolai o rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. Obbligo delle mascherine dai sei anni in su (salvo per persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per chi è impegnato nelle attività sportive). Deroga all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti. Con febbre oltre i 37,5% non si accede ai locali scolastici.
  • GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I TUTTI I DOCENTI E SOLO PER GLI STUDENTI NEGLI ATENEI. Green pass obbligatorio per il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione. Le Università possono derogare alle misure per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.
  • AEREI, PULLMAN, TRENI, TRAGHETTI. Dal primo settembre, sui trasporti di medio-lunga percorrenza sarà consentito viaggiare esclusivamente alle persone munite di Green Pass. I mezzi sono: aerei, navi e traghetti per servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus su un percorso che collega più di due regioni e autobus di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. L’obbligo di green pass non si applica a chi è escluso per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
  • EVENTI SPORTIVI. Per gli eventi sportivi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

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