Campania è zona bianca solo oggi. Domani: stop green pass per bus e negozi, over 50 al lavoro col test. Le regole

ULTIMO GIORNO IN STATO DI EMERGENZA. LE NUOVE REGOLE DAL PRIMO DI APRILE. Le norme stabilite da decreti e ordinanze per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Calendario

La Campania è zona bianca solo oggi, 31 marzo, quando termina lo stato di emergenza e il sistema dei colori. Inizia l’allentamento progressivo delle restrizioni, con la soppressione graduale del Green pass, che sarà soppresso definitivamente il primo maggio, quando scatterà anche la cancellazione delle quarantene precauzionali. Da domani il green pass non servirà più per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, tram, metropolitane e bus locali. Resra fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per gli over 50, ma da domani potranno tornare al lavoro anche senza vaccino, esibendo il test negativo. Approvato lo scorso 17 marzo (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24) prepara la fase 2 della gestione sanitaria, stabilendo le modalità per un ritorno alla normalità entro la fine dell’anno. La Campania non è più zona bianca da domani, primo aprile, con la fine delle zone colorate, metodo utilizzato da due anni per misurare il grado di rischio epidemiologico nelle regioni. Di seguito, il riepilogo delle regole tuttora vigenti con la Campania che è zona bianca fino a oggi 31 marzo e una sintesi delle nuove.


Oggi 31 marzo
La Prefettura di Napoli

MASCHERINE NON OBBLIGATORIE ALL’APERTO IN CAMPANIA SALVO IN SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO. Le mascherine non sono obbligatorie nella Campania che fino a oggi 31 marzo è zona bianca, ma solo all’aperto, salvo in situazione di assembramento o affollamento, come da Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio, previsto anche per le regioni in “zona bianca”.

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO: ECCO DOVE. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione e ai bar per il consumo al banco e all’esterno in Campania che è nella zona bianca. È necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale e, al chiuso, per: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Ancora: musei e mostre; per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose. Accesso solo con il Green Pass rafforzato (guariti o vaccinati). Al chiuso occorre indossare la mascherina quando non si sta ballando. All’aperto anche senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata.

GREEN PASS BASE NECESSARIO PER ACCEDERE A DIVERSE ATTIVITÀ PUBBLICHE: L’ELENCO. Il Green pass base serve per tabacchi, posta e negozi fino al 15 giugno. È necessario per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici, ad esempio l’Inps e le Poste. I clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici devono presentare il green pass base (cioé quello rilasciato anche con tampone negativo).

SENZA GREEN PASS SI ACCEDE AD ALIMENTARI, PARAFARMACIE E CARBURANTI. ECCO DOVE. Nella Campania che è in zona bianca fino al 31 marzo nei negozi di alimentari, compresi i supermercati, rivendite di surgelati, pescherie e bevande, prodotti ittici non è necessario il Green pass. Accesso libero anche nei negozi di articoli per la cura degli animali, ottici, farmacie e parafarmacie, negozi per la vendita di prodotti dell’igiene (shampoo, deodoranti, bagno schiuma, saponi) e per acquistare carburanti, legna da ardere e altri propellenti per alimentare stufe e sistemi di riscaldamento. Comunque, non è richiesto per esigenze alimentari e di prima necessità (nelle attività commerciali di vendita al dettaglio), motivi di salute (farmaci e strutture sanitarie e sociosanitarie, ma anche veterinarie); sicurezza (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze dell’Ordine); giustizia (accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, quindi per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata).


LAVORO

GREEN PASS RAFFORZATO PER LAVORATORI OVER 50, ‘BASE’ PER GLI ALTRI. Anche nella Campania che è zona bianca per due settimane per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età in su è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori sono sottoposti a verifiche. SANZIONI. La norma stabilisce una sanzione di 100 euro per chi non si vaccina e una multa da 600 a 1.500 euro per i lavoratori ultracinquantenni che accedono al lavoro non vaccinati. Per loro anche sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione. Saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. ESENZIONI. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”, si legge nelle faq dedicate dal sito del Governo. Il Green pass base al lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato fino a 49 anni: uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, negli studi professionali. Riguarda anche le colf, le baby sitter e le partite Iva. “L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice”, si legge nel decreto. LE REGOLE: LEGGI l’approfondimento.


SCUOLA

SCUOLA, DAD CON POSITIVI IN CLASSE SOLO PER I NON VACCINATI. Le regole fino al 31 marzo in ambito scolastico. Scuola dell’infanzia. Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, didattica in presenza per tutti con mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Scuola primaria. Fino a quattro casi di positività nella stessa classe tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Scuola secondaria di I e II grado.  Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Regime sanitario: autosorveglianza e quarantena. Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo. Altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

GREEN PASS PER I CORSI IN PRESENZA. Obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza in Campania che è zona bianca.


Norme sull'isolamento

QUARANTENA PER VACCINATI DOPO CONTATTO CON POSITIVI: LE ISTRUZIONI. Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. REGOLE. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. La Campania non è zona bianca dal primo aprile, quando sono aboliti i colori. Di seguito le nuove regole.


Dall'1 aprile

SENZA GREEN PASS SU BUS E NEI NEGOZI, POSTE E BANCHE, NEGLI ALBERGHI. Dal primo aprile accesso libero (green pass eliminato) per servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali. Accesso libero ai mezzi di trasporto urbano, bus e metropolitane. Si può dormire in hotel e cenare nel ristorante interno all’albergo o alloggiare in una casa-vacanze senza vaccino, tampone o certificato di guarigione.

MASCHERINE. Fino al 30 aprile c’è l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

IMPIANTI SPORTIVI. Le capienze degli impianti sportivi tornano al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile.

OBBLIGO VACCINALE NELLA SANITÀ FINO AL 31 DICEMBRE, PER OVER 50 FINO AL 15 GIUGNO. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus). Per gli over 50 l’obbligo vaccinale resta in vigore fino al 15 giugno.

GREEN PASS BASE DAL PRIMO AL 30 APRILE. Dal 1°al 30 aprile 2022, serve una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, (green pass base), per l’accesso ai seguenti servizi e attività: mense e catering continuativo su base contrattuale; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto. Dal 1°al 30 aprile serve anche per l’accesso ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

GREEN PASS RAFFORZATO DAL PRIMO AL 30 APRILE. Dal 1° al al 30 aprile 2022, servono le certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, per: servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

GREEN PASS ELIMINATO DAL PRIMO MAGGIO. Il Governo ha stabilito che il Green pass sarà eliminato dal primo maggio, quando scatterà anche la cancellazione delle quarantene precauzionali.

SCUOLA, NUOVE REGOLE IN CASO DI POSITIVITÀ IN CLASSE. Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

  • Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia. In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale. In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
  • DIDATTICA DIGITALE PER CHI È IN ISOLAMENTO. Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

DURATA DEL GREEN PASS
  • CERTIFICAZIONE VERDE BASE, A CHI È RILASCIATA E QUANTO TEMPO DURA. La certificazione verde (Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a persone con test negativo (se molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti, se antigenico rapido effettuato nelle 48 ore, così come con il test salivare molecolare).
  • CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA VALE 6 MESI CON 2 DOSI, È ILLIMITATA CON 3 DOSI O PER GUARITI CON 2 DOSI. La certificazione verde rafforzata (Super Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a vaccinati (con una dose) e guariti. Ha validità di 6 mesi. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

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