Tari per le attività commerciali, Confesercenti: il Ministero ha chiarito

Con la Circolare numero 35259 del 12 aprile scorso risolti alcuni problemi connessi alle nuove disposizioni sulla tassa dei rifiuti e alla corretta applicazione. Il rappresentante dell'Associazione di Ariano Irpino Michelangelo Della Paolera: pronti a fornire chiarimenti

Ariano Irpino

L’Associazione Confesercenti di Ariano è intervenuta sulla applicazione della Tari per le attività commerciali, riferendo il pronunciamento ministeriale avvenuto sulla materia. «Con la Circolare numero 35259 del 12 aprile scorso sono stati risolti alcuni problemi connessi alle nuove disposizioni sulla tassa dei rifiuti e alla corretta applicazione», scrive in una nota il rappresentante Michelangelo Della Paolera, che si dice pronto a fornire ragguagli specifici. Di seguito la nota diffusa da Confesercenti Ariano.


Novità importanti in materia di TARI per le attività commerciali

di Michelangelo Della Paolera | Confesercenti Ariano

Confesercenti, il logo

Il Ministero della Transizione Ecologica con una Circolare di chiarimento del 12 aprile scorso, la numero 35259, ha risolto alcuni problemi connessi alle nuove disposizioni e alla loro applicazione sulla TARI. Il Ministero ha chiarito in maniera netta, la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti derivanti dalla produzione, mettendo la parola fine alle dubbie interpretazioni, con gravi danni economici a carico delle aziende. Infatti con il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, che ha modificato il Codice Ambientale recependo alcune direttive europee in materia di rifiuti, è stata  eliminata la categoria dei cosiddetti “rifiuti assimilati agli urbani“, sostituendola con la categoria dei “rifiuti urbani”, definiti come i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, pertanto i comuni non avranno più la possibilità di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, e ci sarà  una omogenea classificazione dei rifiuti, non più soggetta ad interpretazioni regolatorie, da parte dei Comuni, sul criterio di assimilabilità, a cui è connessa l’applicazione della Tassa Rifiuti. Un’altra grande novità apportata dal decreto legislativo n. 116 del 2020 è data dalla possibilità, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, di scegliere di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni. Se l’utente sceglie il mercato privato, quindi conferisce al di fuori del servizio pubblico, deve dimostrare di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi e, in tal modo sarà esclusa dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. In quest’ultimo caso, è molto importante che la scelta venga comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva. La Circolare, chiarisce, inoltre, definitivamente, che le superfici dove avvengono le lavorazioni industriali sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. Il responsabile Confesercenti, Michelangelo Della Paolera, fa sapere che lo sportello di Ariano è a disposizione delle attività commerciali interessate alla questione, prenotando al numero di cell.3883997455 oppure scrivendo una mail a [email protected].


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