La Campania è zona gialla solo oggi: da domani è bianca. Le regole

FINO AL 28 FEBBRAIO MASCHERINE OBBLIGATORIE. CERTIFICAZIONE VERDE PER TUTTO SALVO SERVIZI ESSENZIALI INDICATI DAL DPCM: L'ELENCO. Le norme stabilite da decreti e ordinanze per contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme e calendario

La Campania è zona gialla solo oggi, domenica, 27 febbraio. Ma da lunedì 28 torna nella fascia bianca. Il Ministro ha firmato l’ordinanza. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha commentato la decisione con soddisfazione. «È un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno». I dati sulla situazione ospedaliera ormai da tre settimane in miglioramento hanno consentito la riclassificazione. Nella settimana 16-22 febbraio in Campania si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi di quasi 20 punti (-19,8%), si legge nel rapporto della Fondazione GIMBE. Cala il numero dei posti letto occupati negli ospedali. L’area medica migliora ma è ancora sopra soglia (il 23,1% dei posti sono occupati), mentre l’area critica delle terapie intensiva è sotto il limite per la fascia bianca (occupato il 7,1% dei posti letto). Di seguito il riepilogo delle regole vigenti.


Le regole
La Prefettura di Napoli

MASCHERINE OBBLIGATORIE ALL’APERTO IN CAMPANIA FINO AL 28 FEBBRAIO. Le mascherine sono obbligatorie in Campania all’aperto fino al 28 febbraio. Vanno indissate sui bus e a bordo dei mezzi pubblici e nelle file, quindi in ogni luogo non isolato. Si possono togliere all’aperto dove sia possibile garantire il distanziamento sociale o non ci siano situazioni di assembramento o affollamento. Leggi l’Ordinanza regionale della Campania n. 02 del 9 febbraio 2022.

GREEN PASS BASE PER ACCEDERE NEI SALONI DEI PARRUCCHIERI E NEI CENTRI ESTETICI. I clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici devono presentare il green pass base (cioé quello rilasciato anche con tampone negativo).

GREEN PASS RAFFORZATO (ENTRANO SOLO VACCINATI E GUARITI) NELLA RISTORAZIONE E LOCALI ANCHE AL BANCO. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione e ai bar per il consumo al banco e all’esterno.

GREEN PASS RAFFORZATO SUI BUS E TRASPORTI LOCALI, PER PISCINE, CENTRI CULTURALI, SALE SCOMMESSE. Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Ancora: musei e mostre; per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO PER L’INGRESSO NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA. È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

GREEN PASS BASE PER POSTA E NEGOZI, PARRUCCHIERI E BANCHE. Il Green pass base serve per tabacchi, posta e negozi fino al 15 giugno. È necessario per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici, ad esempio l’Inps e le Poste.

SENZA GREEN PASS SI ACCEDE AD ALIMENTARI, PARAFARMACIE E CARBURANTI. ECCO DOVE. Nei negozi di alimentari, compresi i supermercati, rivendite di surgelati, pescherie e bevande, prodotti ittici non sarà necessario il Green pass dal primo febbraio, quando invece è imposto per accedere a poste, negozi e banche. Accesso libero anche nei negozi di articoli per la cura degli animali, ottici, farmacie e parafarmacie, negozi per la vendita di prodotti dell’igiene (shampoo, deodoranti, bagno schiuma, saponi) e per acquistare carburanti, legna da ardere e altri propellenti per alimentare stufe e sistemi di riscaldamento. Comunque, non è richiesto per esigenze alimentari e di prima necessità (nelle attività commerciali di vendita al dettaglio), motivi di salute (farmaci e strutture sanitarie e sociosanitarie, ma anche veterinarie); sicurezza (accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze dell’Ordine); giustizia (accesso agli uffici giudiziari e dei servizi sociosanitari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, quindi per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata).

SALE DA BALLO E DISCOTECHE APERTE. Sono aperte sale da ballo e discoteche. Accesso solo con il Green Pass rafforzato (guariti o vaccinati). Al chiuso occorre indossare la mascherina quando non si sta ballando. All’aperto anche senza mascherina. Il limite di capienza di tutti i locali da ballo non può essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata.

GREEN PASS RAFFORZATO OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI OVER 50. Per i lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età in su è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori sono sottoposti a verifiche. SANZIONI. La norma stabilisce una sanzione di 100 euro per chi non si vaccina e una multa da 600 a 1.500 euro per i lavoratori ultracinquantenni che accedono al lavoro non vaccinati. Per loro anche sospensione dello stipendio fino ad avvenuta vaccinazione. Saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma senza diritto alla retribuzione. ESENZIONI. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione”, si legge nelle faq dedicate dal sito del Governo.

FINO A 49 ANNI È OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE VERDE BASE AL LAVORO. Il Green pass base al lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato fino a 49 anni: uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, negli studi professionali. Riguarda anche le colf, le baby sitter e le partite Iva. “L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice”, si legge nel decreto. LE REGOLE: LEGGI l’approfondimento. SANZIONI. I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

SCUOLA, DAD CON POSITIVI IN CLASSE SOLO PER I NON VACCINATI. RIDOTTA LA QUARANTENA. Il Governo ha stabilito nuove regole per la gestione della crisi pandemica in ambito scolastico. Scuola dell’infanzia. Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. È previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e didattica è sospesa per cinque giorni. Scuola primaria. Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Con cinque o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di positività. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Scuola secondaria di I e II grado.  Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2. Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni. Regime sanitario: autosorveglianza e quarantena. Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, per vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo. Altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

STADI. Le capienze sono consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso. La Lega di Serie A ha autoregolamentato l’accesso con capienza massima di 5mila spettatori.

GREEN PASS PER I CORSI IN PRESENZA. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

QUARANTENA RIDOTTA PER VACCINATI DOPO CONTATTO CON POSITIVI. Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. REGOLE. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza

CONTROLLI ORGANIZZATI DALLE PREFETTURE E MONITORATI DAL MINISTERO.  È stato disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli.


DURATA DEL GREEN PASS

TERZA DOSE DOPO 4 MESI Con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

CERTIFICAZIONE VERDE BASE, A CHI È RILASCIATA E QUANTO TEMPO DURA. La certificazione verde (Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a persone con test negativo (se molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti, se antigenico rapido effettuato nelle 48 ore, così come con il test salivare molecolare).

CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA VALE 6 MESI CON 2 DOSI, È ILLIMITATA CON 3 DOSI O PER GUARITI CON 2 DOSI. La certificazione verde rafforzata (Super Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a vaccinati (con una dose) e guariti. Ha validità di 6 mesi. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

VERIFICA DEL GREEN PASS CON LA APP. È disponibile su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19. Consente di verificare la validità della certificazione verde “rafforzata”, ha reso noto il ministero della Salute.


SANZIONI NEI LOCALI

VIOLAZIONE DEL GREEN PASS OBBLIGATORIO, SANZIONI DA 400 A 1.000 EURO PER UTENTE ED ESERCENTE. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.


OTTENERE IL GREEN PASS.

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