«Terapia ABA minimo 25 ore settimanali». Autismo, sentenza del Consiglio di Stato

L'annuncio dell'Avvocatessa Paola Flammia: portata enorme della pronuncia che sancisce i diritti per le famiglie. Il commento

Una sentenza del Consiglio di Stato, la n.8708 pubblicata in data odierna, sancisce, per la prima volta, fondamentali principi in materia di diritti degli autistici, indicando per la terapia ABA un minimo di 25 ore settimanali. Lo riferisce l’Avvocatessa Paola Flammia, attraverso un commento con cui «si comprende la portata enorme della pronuncia, con la speranza» che chi soffre di questi problemi», abbia «la possibilità di conoscere i propri diritti». Di seguito il commento.


Terapia ABA: Minimo 25 ore settimanali – stabilisce il CdS

Nota della Avv. Paola Flammia e della Avv. Michela Antolino

Autismo

Sentenza senza precedenti e dalla portata enorme in materia di terapia ABA è quella pronunciata dal Consiglio di Stato in data 06.10.23 n. 8708 che, accogliendo integralmente l’appello proposto dagli avv.ti Paola Flammia e Michela Antolino, ha dato piena ragione alle stesse che difendevano un minore con autismo severo. Al piccolo l’Azienda Sanitaria Unica delle Marche aveva negato il richiesto trattamento ABA in regime domiciliare sull’errato presupposto che l’ABA non rientrasse nel livello essenziale di assistenza autorizzato dalla regione Marche, nella quale era previsto solo un rimborso parziale delle spese documentate dalla famiglia. Avverso tale provvedimento i difensori dei genitori avevano proposto ricorso al Tar Marche che, con ragionamento evidentemente errato, lo aveva respinto. Ragione per cui gli avv.ti Paola Flammia e Michela Antolino erano stati costretti a ricorrere al Consiglio di Stato che ha, invece, accolto l’appello e annullato la sentenza del Tar Marche.
L’enorme importanza della sentenza risiede non solo nel fatto che per la prima volta (dopo la devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo) sui diritti delle persone con autismo si è pronunciato il Consiglio di Stato, ma soprattutto nel fatto che la pronuncia, accogliendo tutte le tesi dei ricorrenti, ha avuto modo di affrontare aspetti del tutto nuovi arrivando a sancire diritti imprescindibili, come quello ad una misura minima di trattamento ABA. In primis il CdS ha precisato che l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dagli artt. 25, 32 e 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Nell’ambito di tale assistenza socio sanitaria ricompresa nei LEA vanno certamente annoverati i trattamenti cognitivo comportamentali denominati ABA, trattandosi di prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria che devono essere assicurate dal sistema sanitario pubblico su tutto il territorio nazionale. A tal proposito il CdS smentisce totalmente l’argomentazione dell’ASUR Marche e della sentenza impugnata secondo cui, senza recezione in una legge regionale, le prescrizioni afferenti ai LEA non troverebbero applicazione nell’ambito dell’ordinamento regionale. Anche qui, richiamando i pronunciamenti della Corte Costituzionale in materia di attribuzioni stato regione, ed in accoglimento delle tesi dei difensori, il CdS ha avuto modo di chiarire che l’articolata disciplina dei LEA entra automaticamente nell’ordinamento regionale afferente alla cura della salute. E ciò dal momento che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il DPCM del 12 gennaio 2017, nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria anche alle persone con disturbi mentali e disabilità. Ciò significa, in altri termini, che la prestazione ABA va erogata dalle ASL anche in quelle regioni dove tale terapia non sia stata ancora recepita con una legge regionale. Dal riconoscimento dell’ABA nei LEA il CdS ne fa derivare, con una assoluta novità in punto di diritto, anche un importantissimo corollario. Sancisce infatti il CdS che è irrinunciabile per il SSN assicurare l’effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal riconoscimento del trattamento Aba nei Lea. Quel che è maggiormente importante è che il CdS, aderendo alle tesi dei ricorrenti, esplicita anche che tale misura risieda in 25 ore settimanali, quale numero minimo di ore indicato nelle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. È evidente come quest’ultimo aspetto abbia un’incidenza dirompente giacché le ASL dovranno assicurare su tutto il territorio nazionale l’erogazione dell’intervento cognitivo comportamentale ABA per almeno 25 ore settimanali.


TAGS:

Autismo, Consiglio di Stato, Istituto Superiore di Sanità, Lea, Livelli essenziali di assistenza, Michela Antolino, Paola Flammia, Terapia ABA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Terapia ABA minimo 25 ore settimanali». Autismo, sentenza del Consiglio di Stato

«Terapia ABA minimo 25 ore settimanali». Autismo, sentenza del Consiglio di Stato

ARTICOLI CORRELATI