Credito di imposta sulle locazioni, studio dei Commercialisti

Pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento dal titolo «Il Credito di imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza». Martedì 13 ottobre diretta live sulla pagina Facebook con gli autori, Nicolò La Barbera, Pasquale Saggese, Giuseppe Avanzato

Pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti il documento dal titolo «Il Credito di imposta sulle locazioni e i Comuni in stato di emergenza», che verrà illustrato dagli autori, Nicolò La Barbera, Pasquale Saggese, Giuseppe Avanzato, martedì 13 ottobre 2020, ore 15.00, nel corso di una diretta live sulla pagina Facebook del Consiglio Nazionale dei Commercialisti (www.facebook.com/consigliocommercialisti).

Palazzo Chigi, sede del Governo Italiano

LO STUDIO E LE AGEVOLAZIONI. Lo studio esamina la disciplina prevista dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) avente ad oggetto il “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus. L’articolo 28 prevede a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti, il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA ROGATORIA. Il documento dopo un’analisi della normativa generale per il riconoscimento del citato credito, fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dall’ultimo periodo del comma 5 del citato articolo, con riferimento alla spettanza del credito a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali a causa di precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica. Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta in esame, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui i contribuenti già versavano al momento dell’insorgenza dell’emergenza epidemiologica a causa delle calamità intervenute in passato nei territori in cui operavano.


IL CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI E I  COMUNI IN STATO DI EMERGENZA | Scarica il documento


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