L’emergenza Covid-19 ferma (in parte) l’industria. Ecco cosa

Da oggi le aziende non inserite tra le attività essenziali avranno a disposizione tre giorni prima dello stop che scatta dal 25 marzo. Entra in vigore oggi il Dpcm 22.3.2020 che limita nel Comune di residenza i cittadini

L’emergenza Covid-19 ferma (in parte) l’industria. Da oggi le aziende non inserite tra le attività essenziali avranno a disposizione tre giorni prima dello stop che scatta dal 25 marzo.

L’emergenza Covid-19 ferma (in parte) l’industria. Nella foto: il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Entra in vigore il Dpcm 22.3.2020 che limita nel Comune di residenza i cittadini. L’emergenza Covid-19 riporta l’Italia indietro alla fase unitaria, dividendo aree metropolitane, periurbane e rurali. Un sacrificio imposto per contenere un contagio ogni giorno meno sostenibile per il prezzo di vite umane che comporta, ma anche per i margini di assorbibilità del sistema sanitario nazionale. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. Sono molte le attività destinate alla sospensione, ma lungo è l’elenco di ciò che continuerà ad operare, dalla distribuzione alimentare alla farmaceutica, dall’industria alimentare, all’agricoltura, ai servizi. L’Italia non chiude, ma rallenta. Potrebbe essere decisiva la limitazione degli spostamenti all’interno dei singoli Comuni, una modalità di contenimento sulla carta efficace. Non solo punta ad evitare il contagio di un focolaio verso territori relativamente indenni, ma soprattutto darà la possibilità alle autorità sanitarie di controllare le filiere intorno ai contagiati. Questo vale soprattutto nella stragrande parte del territorio, le province, più che nelle aree metropolitane.



L'ALLEGATO

Nell’allegato le attività produttive e di servizio autorizzate a proseguire l’attività dal DPCM 22.3.2020. Lo stop termina il 3 aprile, salvo proroghe. Dipenderà dall’andamento dei contagi e dai progressi scientifici in campo medico farmacologico, finora non apprezzabili al punto da costituire una efficace arma di contrasto alla diffusione e, soprattutto, alla cura.

DPCM 22.3.2020 – allegato pagina 1
DPCM 22.3.2020 – allegato pagina 2
LE ORDINANZE

DIVIETO DI LASCIARE IL COMUNEDI RESIDENZA/DOMICILIO. Entra in vigore l’ordinanza dei ministeri della Sslute e degli Interni. «Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», si legge in una nota pubblicata dal Ministero della Salute. «Lo stabilisce l’ordinanza adottata congiuntamente dal ministro della Salute e dal ministro dell’Interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge numero 6/2020».

DIVIETO DI LASCIARE IL COMUNEDI RESIDENZA/DOMICILIO.

Entra in vigore l’ordinanza regionale che stabilisce fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, l’obbligo di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. Il provvedimento prevede, inoltre, per tutti i viaggiatori in arrivo (anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali) è l’obbligo di: sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento; compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.



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