Autonomia differenziata all’esame del Governo, sì del Cdm. De Luca: così si spacca l’Italia

«Il testo sul tavolo è inaccettabile». È quanto dichiara il Presidente della Regione Campania, che preannuncia battaglia nel merito

Palazzo Chigi, sede del governo nazionale

Spacca l’Italia la proposta di Autonomia differenziata all’esame del Governo in queste ore. È quanto dichiara il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «Non si si sfugge alla sensazione che questo rilancio dell’autonomia differenziata in modo così affrettato e ideologizzato risponda a esigenze politiche di partito, e a scadenze elettorali a breve», spiega. «La bozza di riforma circolata in queste ore è tale da rafforzare tutte le preoccupazioni già avanzate, rispetto a una riforma istituzionale tanto inefficace quanto foriera di pericoli gravi per l’unità del Paese. È un vero peccato. L’esigenza di modernizzare l’Italia e il suo sistema economico, amministrativo e istituzionale è una necessità urgente. Per questo, sarebbe necessaria la massima unità e condivisione come precondizione per produrre risultati concreti, senza spaccare l’Italia».

Il Governatore Vincenzo De Luca durante una conferenza stampa. (Foto della Regione Campania Massimo Pica)

Il Governatore, nel merito, elenca le ragioni che rendono inaccettabile l’ipotesi di autonomia differenziata disegnata dal testo all’esame del governo: «Chi definisce i Lep? Occorre un organismo tecnico non politico; è insostenibile una riforma a costo zero. Come si recuperano i divari regionali nella spesa pubblica?». Inoltre, è «inaccettabile l’ipotesi di residuo fiscale trattenuto dalla regioni a maggiore capacità fiscale» ma definisce  inaccettabili anche «i contratti integrativi regionali per la Sanità. Questo renderebbe impossibili servizi uniformi per i cittadini, e spaccherebbe il sistema sanitario nazionale; inaccettabile il ridimensionamento scolastico a danno essenzialmente del Sud». De Luca si prepara a reagire con le altre rappresentanze regionali meridionali. «I segnali che arrivano non sono rassicuranti. Valuteremo nel merito. Non consentiremo lo smantellamento della sanità pubblica e della scuola pubblica statale. Non consentiremo, in nessuna forma, la spaccatura dell’Italia».


Palazzo Chigi, sede del Consiglio dei Ministri e della Presidenza
Il ddl

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”. Di seguito la sintesi del provvedimento resa in una nota da Palazzo Chigi.

  • Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata.  In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema è trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Nelle intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i dieci anni. L’intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.
  • Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni. Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.
  • I livelli essenziali delle prestazioni. Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
  • Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le regioni. Il disegno di legge stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio. Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa. Le funzioni trasferite alla regione potranno essere da questa attribuite a comuni, province e città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni. Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del fondo perequativo e delle altre iniziative previste dall’articolo 119 della Costituzione per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il disegno di legge prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

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