Ordinanza di Napoli sui bar, il Tar accoglie i ricorso: De Luca blocca De Magistris

RISOLTO IL CONFLITTO SULLA MOVIDA TRA REGIONE E COMUNE. Il provvedimento sindacale n.248 del 29 maggio 2020 è stato giudicato in evidente contrasto con l’ordinanza regionale n.53 della Campania: l'applicazione avrebbe effetti oltre la città di Napoli

L’Ordinanza di Napoli sui bar non sarà applicata. Il Tar della Campania ha accolto il ricorso della Regione, sospendendo l’efficacia della ordinanza sindacale firmata dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Lo riferisce una nota dell’Unità di crisi.

Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli

LE MOTIVAZIONI DEL TAR CAMPANIA. «Il TAR della Campania ha pronunciato in data odierna un decreto di sospensione della Ordinanza Sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248 accogliendo le richieste della Regione Campania. In particolare, il Tribunale Amministrativo della Campania si è espresso sulle parti relative al prolungamento degli orari di somministrazione e vendita di alimenti e/o bevande, e di apertura dei relativi esercizi commerciali, in senso difforme, ed ampliativo, rispetto a quanto al riguardo previsto dalla ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 53 dello stesso 29.05.2020 e ha sospeso l’ordinanza del Comune di Napoli». Il TAR ha ritenuto che sussiste il «caso di eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale». Sono due i profili indicati dai giudici amministrativi,  in primis «l’aggravamento del rischio sanitario anche in ambito ultracomunale, atteso il prevedibile afflusso dai comuni limitrofi, se non da tutta la provincia, sul territorio del comune Napoli in ragione dei più ampi orari previsti dall’ordinanza sindacale e delle eventuali attività ludiche dalla stessa consentite»; in secundis «la situazione di incertezza derivante dalla concorrenza di due discipline differenziate e contrastanti tali da ingenerare oggettivi dubbi sulla liceità dei comportamenti da tenere, da parte degli operatori economici e degli avventori, e conseguenti criticità nello svolgimento delle attività di verifica e controllo da parte degli operatori a ciò deputati, con potenziali rischi di ordine pubblico». Il Tar ha considerato che a tali profili può ovviarsi disponendosi – a fini di certezza della disciplina vigente, indipendentemente dalla declaratoria ex lege di inefficacia delle ordinanze sindacali «contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali” disposta dal co. 2 dell’art. 3 del del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35 – l’espressa sospensione dell’ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 n. 248».​

L’ingresso alla sede della Regione Campania, a Napoli

IL GOVERNATORE AVEVA DIFFIDATO DALL’APPLICAZIONE. Il Governatore della Campania ritiene l’«Ordinanza Covid-19 di Napoli illegittima» e diffida gli organi dello Stato a considerarla tale, non applicandola, ai sensi della legge 19 del 2020. Il Presidente Vincenzo De Luca aveva scritto venerdì al Prefetto, al Questore e al Comandante della Polizia Municipale di Napoli in riferimento all’ordinanza sindacale n.248 del 29 maggio 2020, recante prescrizioni in evidente contrasto con l’Ordinanza regionale n.53. L’atto era stato inviato per conoscenza anche al Ministro dell’Interno e all’Anci. Dopo aver cercato di raggiungere una convergenza con il Sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il Governatore era passato alle vie di fatto. L’ordinanza Covid-19 di Napoli n.248 del 29 maggio 2020 è per il Governatore «palesemente illegittima, non soltanto per carenza di potere – in quanto assume a proprio presupposto una situazione di crisi epidemiologica che coinvolge l’intero territorio regionale e detta disposizioni i cui effetti si riverberano ben oltre i confini del territorio comunale – ma altresì e soprattutto per violazione di legge», scrive De Luca nella lettera inviata venerdì scorso a Prefetto, Questore e Comandante dei Vigili Urbani di Napoli. «In particolare per evidente violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto-legge numero 19 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge numero 35 del 2020«, puntualizza, riprendendo i passaggio interessato della norma: «I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1».


LEGGI ANCHE:

In Campania i positivi al Covid-19 sono 4.797 con 10 nuovi casi e una vittima. Le tabelle

Giro di vite sulla movida in Campania: dalle 22 vietato bere alcolici in aree pubbliche

De Luca frena sulla mobilità interregionale

ARTICOLI CORRELATI